Statuto della Societa' Italiana degli Urbanisti

Titolo I - Denominazione, sede, scopi

Art.1
Per iniziativa dei soci fondatori, che operano nel campo della pianificazione, della progettazione e delle politiche urbanistiche, territoriali ed ambientali, con funzione di formazione e di ricerca o esercitando attivita' professionale, è costituita la Società Italiana degli Urbanisti (SIU), che ha sede provvisoria in Milano, presso il Dipartimento di Scienza del Territorio del Politecnico di Milano.

Art.2
La SIU, che non ha fini di lucro, si propone:
a) di promuovere il riconoscimento e la tutela della professione del pianificatore urbanistico, territoriale ed ambientale, sia in sede nazionale che internazionale;
b) di accettare e favorire, nelle universita' italiane, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca, la disponibilita' di qualificati programmi formativi nel campo della progettazione urbanistica, della pianificazione e delle politiche urbanistiche, territoriali ed ambientali;
c) di promuovere nei settori di competenza attivita' di indirizzo e coordinamento di studi e ricerche, di divulgazione a confronto di esperienze e conoscenze, sia in Italia che all'estero;
d) di favorire e coordinare i rapporti con le associazioni omologhe, europee e non europee.

Art.3
E' prevista la costituzione di sezioni della Società, la cui organizzazione è regolamentata da apposite deliberazioni dell'Assemblea. Scopo delle sezioni è coordinare l'azione di gruppi di soci che operano in particolari campi tematici o devono garantire lo svolgimento di funzioni specifiche. Ogni membro della Società può aderire ad una o più sezioni. All'atto della costituzione della Società, è istituita la sezione di "certificazione dei programmi normativi", che ha il compito:
a) di definire temi, criteri e modalità per una valutazione formale dell'insegnamento offerto in Italia, nel settore, da corsi universitari, di specializzazione o di dottorato, secondo criteri di qualità e di coerenza con i canoni vigenti in questo campo in sede internazionale;
b) di istruire le procedure di certificazione dei programmi offerti da sedi specifiche, come lavoro preparatorio per le deliberazioni dell'Assemblea.


Titolo II - Soci

Art.4
Sono membri della Società i soci effettivi ordinari e i soci aderenti. Sono soci effettivi ordinari gli esperti che hanno operato da tempo a presentare titoli riconosciuti nel campo della formazione, della ricerca o della professione del pianificatore urbanistico, territoriale ed ambientale. Sono soci aderenti gli studiosi, i funzionari e i professionisti che operano nel settore da un numero non elevato di anni, con esperienze e titoli più limitati. E' prevista inoltre la figura del socio onorario, come studioso di chiara fama che opera in Italia o all'estero in settori analoghi o affini. Sono soci effettivi ordinari i soci fondatori, che hanno sottoscritto questo statuto all'atto di costituzione della Società.

Art.5
Requisiti per l'ammissione. Possono essere ammessi alla SIU come soci effettivi ordinari i professori universitari di ruolo (di 1 e 2 fascia) titolari di cattedra in un settore disciplinare pertinente, e gli esperti che come ricercatori (universitari o di altri enti), studiosi, funzionari o liberi professionisti possano presentare titoli adeguati da almeno un quinquennio. Possono essere ammessi alla SIU come soci aderenti i ricercatori universitari, i laureati specializzati e dottori di ricerca nei medesimi settori, nonché gli studiosi, i funzionari o i liberi professionisti che esercitano la loro attività da meno di un quinquennio. La qualifica di socio onorario è riconosciuta a studiosi di chiara fama che, all'estero o in Italia, in campi disciplinari affini, hanno dato contributi rilevanti allo sviluppo della ricerca e della professione.

Art.6
Modalità di ammissione. L'ammissione dei soci effettivi ordinari e aderenti a dei soci onorari è deliberata a maggioranza semplice dall'Assemblea generale e su proposta di almeno tre membri effettivi. L'Assemblea generale delibera in materia una volta l'anno per l'anno successivo.

Art.7
I soci ordinari e aderenti sono tenuti al pagamento della quota sociale, fissata annualmente dall'Assemblea dei soci. Non esiste obbligo di quota sociale per i soci onorari.

Art.8
Si decade dalla qualità di socio della SIU:
a) per dimissioni;
b) per esclusione deliberata del Consiglio Direttivo in caso di violazione dello statuto e in altri casi di particolare gravità;
c) per mancata corresponsione della quota associativa annua.

Titolo III - Organi della Società


Art.9
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.


Titolo IV - Assemblea ordinaria e straordinaria

Art.10
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative. Deve riunirsi in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione straordinaria può essere disposta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei membri effettivi della Società.

Art.11
L'Assemblea generale ordinaria:
a) elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) approva il bilancio consuntivo e la relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio precedente;
c) approva il programma generale, progetti specifici di attività e il bilancio preventivo per il nuovo esercizio;
d) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica;
e) approva eventuali modifiche di statuto o di regolamento interno alla Società predisposto dal Consiglio Direttivo;
f) delibera sulla certificazione dei programmi formativi, sulla base del lavoro svolto dalla corrispondente sezione;
g) approva l'eventuale istituzione di nuove sezioni, stabilendo finalità e modalità di funzionamento; ratifica le adesioni dei soci alle sezioni e nomina per ciascuna un coordinatore responsabile che resta in carico fino al rinnovo della cariche sociali;
h) delibera sull'ammissione o decadenza di nuovi soci;
i) fissa le quote sociali previste dall'Art.8 del presente statuto;
j) stabilisce la sede dell'Assemblea annuale successiva.


Art.12
L'avviso di convocazione, con indicazione dell'o.d.g.,del luogo e dell'ora è diramato dal Segretario. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei membri effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. I membri effettivi ordinari hanno il diritto di voto su tutti gli oggetti posti in votazione. I soci aderenti e onorari non hanno il diritto di voto su questioni che riguardano le modifiche di statuto o di regolamento, oppure lo scioglimento della Società. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto presenti o rappresentati, non computando gli astenuti. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria. Sulle modifiche allo statuto e per lo scioglimento della Società è richiesto in ogni caso il voto di almeno due terzi dei votanti. L'Assemblea è presieduta dal Segretario, che nomina un socio per la redazione del verbale. Della riunione deve essere redatto verbale firmato dal Segretario e dal Socio incaricato della redazione.


Titolo V - Consiglio Direttivo

Art.13
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione che nono siano per legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea. E' composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea Generale, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Segretario o su domanda di almeno 3 membri. Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno 4 consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art.14
Il Consiglio Direttivo.
a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società in esecuzione della delibera dell'Assemblea Generale;
b) propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea stessa;
c) propone al vaglio dell'Assemblea le procedure di certificazione istruite dall'omonima sezione;
d) convoca l'Assemblea dei soci;
e) discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
f) cura la gestione della Società provvedendo alla riscossione dei contributi, la pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti;
g) predispone l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.


Titolo VI - Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori dei Conti


Art.15
Il Consiglio Direttivo designa tra le sue componenti il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario ha la legale rappresentanza della Società; stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque la Società (compresi gli atti di certificazione elaborati dall'apposita sezione); risponde agli atti amministrativi compiuti in nome e per conto della Società. In caso di assenza o di impedimento le mansioni spettano al membro anziano del Consiglio Direttivo da più tempo iscritto alla Società.

Art.16
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano l'esercizio; entro trenta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario deve redigere il bilancio che il Consiglio Direttivo dovrà approvare e sottoporre all'Assemblea dei soci. Ha poteri di firma sui depositi e conti intestati alla Società presso Istituti Bancari o l'Amministrazione postale. In caso di impedimento è sostituito da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo, che ne esercita tutte le mansioni, assumendo i medesimi poteri di firma.

Art.17
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea, che restano in carica due anni e non possono essere rieletti più di una volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria della Società e presenta all'Assemblea una relazione sui bilanci annuali. Ha facoltà di richiedere al Tesoriere verifica delle scritture contabili e di cassa.


Titolo VII - Patrimonio-esercizio sociale

Art.18
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, al netto delle spese sostenute per la gestione della Società, dai beni e dalle attività della Società, da eventuali donazioni, lasciti e contributi di enti pubblici o privati la cui accettazione è subordinata a delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Art.19
L'esercizio sociale decorre dal I novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Titolo VIII - Durata dell'associazione e scioglimento

Art.20
La Società ha durata indeterminata e può essere sciolta solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei presenti. L'eventuale patrimonio sociale è devoluto dall'Assemblea a Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi. A tal fine l'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art.21
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

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